LUNEDI’ 1 FEBBRAIO IL LAZIO TORNA IN ZONA GIALLA
30 Gennaio 2021
SPOSTAMENTI:
È consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate,
Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
VISITE A PARENTI O AMICI:
È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
BAR E RISTORAZIONE:
È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI:
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
CULTURA:
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA:
È possibile praticare l’attività venatoria. rimanendo sempre all’interno della propria Regione o Provincia autonoma.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Fonte: www.governo.it