Come stabilito dal Regolamento n. 4 del 28.03.2011 e su relazione dettagliata del Servizio Sociale, possono essere concessi:
- sussidi economici tesi al superamento dello stato di indigenza della famiglia o del singolo, mediante una erogazione di denaro legata ad un progetto di intervento in cui ne saranno stabiliti i tempi, le modalità e la consistenza;
- contributi economici straordinari tesi al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o del singolo, dovuto a cause temporanee, mediante l’erogazione una tantum di denaro di cui saranno stabiliti, mediante un progetto di intervento, i tempi, le modalità e la consistenza;
- buoni alimentari e buoni per le spese sanitarie e farmaceutiche
Hanno accesso agli interventi coloro la cui attestazione ISEE risulti essere al di sotto del “minimo vitale” (soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano).
Il contributo economico straordinario non potrà essere superiore ad una mensilità della pensione minima e potrà essere ripetuto una sola altra volta in un anno, salvo deroghe determinate da relazione motivata dell’Assistente Sociale. Potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari, sulla base di una valutazione tecnica.