Autorizzazione paesaggistica semplificata

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L'autorizzazione paesaggistica semplificata costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
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A chi è rivolto

Proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili rientranti in area con vincoli paesistici per i quali si vuole procedere con modifiche dello stato attuale di lieve entità

Descrizione

Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 del DPR 139 del 2010.

Come fare

Per richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017, l'interessato deve incaricare un tecnico progettista abilitato. Questi deve inviare l'istanza compilata, corredata di tutti i documenti necessari, in formato PDF firmato digitalmente, tramite lo sportello online del S.U.E., accessibile al link sotto riportato

Cosa serve

  • Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato
  • Documenti ed Elaborati tecnici
  • Assolvimento dell’imposta di bollo di  € 16,00
  • Diritti di segreteria per € 200,00

Cosa si ottiene

Il Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica che si ottiene consente l'esecuzione dell'intervento descritto nel progetto, eventualmente con condizioni specifiche, ed è necessario per ottenere il titolo edilizio abilitativo.

Tempi e scadenze

Il procedimento semplificato segue la seguente prassi

Il richiedente presenta all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione l’apposita istanza, costituita dalla relazione paesaggistica semplificata. Tale relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato secondo le indicazioni da pag. 10 a pag. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Nella relazione il tecnico attesta anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Se l'autorità che rilascia l’autorizzazione non coincide con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, è necessario ottenere dal comune l'attestazione di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a SCIA, delle asseverazioni previste dal Testo Unico Edilizia, DPR 380/01.

L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione procede all’esame della richiesta e della relazione paesaggistica. Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente. Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio della documentazione alla Soprintendenza.

Il Soprintendente, una volta ricevuta la documentazione, si esprime in merito alla richiesta con parere vincolante, e lo comunica all’amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti. Se il parere è negativo, la Soprintendenza ne dà immediata comunicazione all’interessato.

Se il parere è positivo, il Soprintendente ne dà notizia all’amministrazione, che comunica entro 5 giorni al soggetto interessato l’esito della richiesta. Se ne ha competenza, l’amministrazione rilascia contestualmente anche il titolo edilizio. L’autorizzazione è immediatamente efficace, e ha validità di 5 anni. Trascorso questo termine, è necessario ottenere una nuova autorizzazione.

Ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, Il SUE (o il SUAP) indicono la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati. L’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato. L’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile.

Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi. Se la valutazione dell'autorità competente è negativa:

l’amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Se, dopo aver esaminato le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente, entro venti giorni, rigetta motivatamente l’istanza.

Se la valutazione dell'autorità competente è positiva, ma la Sovrintendenza ha un parere contrario In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente.

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Ultimo aggiornamento: 15/05/2025, 13:54

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