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OBBLIGO PULIZIA TERRENI E TAGLIO SIEPI E BORDI STRADALI SU PROPRIETA’ PRIVATE

6 Maggio 2022

IL SINDACO
ORDINANZA N. 28
OGGETTO: OBBLIGO PULIZIA TERRENI E TAGLIO SIEPI E BORDI STRADALI SU
PROPRIETA’ PRIVATE.
PREMESSO che a causa dell’abbandono e l’incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, il protendersi dei rami, delle siepi e dei rovi che sporgono oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, oltre a non consentire il libero transito dei veicoli e dei pedoni, occultano la vista in corrispondenza delle intersezioni stradali, rendendo le stesse a grave rischio di incidenti;
RITENUTO, per le ragioni suddette, di dover procedere alla regolamentazione del taglio delle siepi, dei rami, dei rovi che protendono sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, nonché al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;
RITENUTO, pertanto, ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
Dato atto che i proprietari di alberi o ramaglie che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate, possono essere responsabili degli eventuali incidenti che si verificassero per incuria del fronte strada;
VISTO l’art. 29 del Codice della Strada;
VISTO l’art. 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 26.06.2003;
VISTI gli artt. 449 e 650 C.P.;
VISTO l’art. 54 del D.L.vo 267/00;
Per quanto sopra premesso e considerato, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

1- È fatto obbligo a tutti i proprietari, affittuari, usufruttuari dei terreni che confinano con le strade comunali, vicinali e private ad uso pubblico, di tagliare le siepi, i rami, i rovi che si protendono sulle sedi stradali, per consentire la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni, in modo da evitare pericolo per la cittadinanza derivante dalla vegetazione sporgente che occulta la vista ed il libero transito;
2- E’ fatto, altresì, obbligo a tutti i proprietari, affittuari, usufruttuari dei terreni incolti di provvedere alla pulizia delle aree in modo da evitare l’insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e incendi.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € € 100,00. In caso di recidiva è previsto un aumento del 20% per ogni accertamento di violazione fino ad un massimo di € 500,00.
Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
Gli Agenti della Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio da deporre entro 60 giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Gian Filippo Santi