Il titolo abilitativo tacito, formazione del silenzio-assenso, su un'istanza di condono edilizio può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale, sia quindi in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, ivi compresa la non avvenuta trasformazione dell'opera abusiva e la completezza della documentazione richiesta a suo corredo.
La mancanza di una di queste condizioni impedisce che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di condono.
Va inoltre esclusa la formazione del silenzio assenso nelle ipotesi di domanda dolosamente infedele, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze in essa riscontrate.
La formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e l'opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità.