Condono

  • Servizio attivo
Il servizio permette di regolarizzare opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche, eludendo così eventuali sanzioni.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini ed imprese

Descrizione

L'ufficio si occupa di:

  • gestione pratiche condono edilizio L. 47/85- L. 724/96 – L 326/03
     
  • elaborazione di istruttorie tecniche, propedeutiche al rilascio di Permessi di Costruire in sanatoria, di pratiche afferenti i condoni edilizi relativi alle Leggi 47/85-724/94 e 326/2003, con valutazione circa la procedibilità della pratica, previa verifica della documentazione tecnica/amministrativa a corredo dell’istanza, calcolo del contributo di costruzione ed oblazione
     
  • verifica tecnica delle pratiche di Condono oggetto di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 e redazione delle autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire rilasciati ai sensi della predetta normativa
     
  • predisposizione di relazioni tecniche per le pratiche oggetto di contenzioso in raccordo con l’Ufficio preposto
     
  • pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line delle concessioni edilizie rilasciate in sanatoria, delle agibilità e delle rettifiche.

Come fare

Opportuno contattare l'ufficio Condono per concordare la trasmissione della documentazione, che dovrà essere consegnata o inviata allo sportello protocollo per la registrazione, nei giorni ed orari di apertura previsti.

Per la presentazione di un'istanza di condono edilizio si ricorda che costituiscono condizioni necessarie non soltanto il pagamento degli oneri di concessione dovuti, nonché i nulla-osta da parte delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell’intervento abusivo, ma anche il deposito di tutta la documentazione prevista dalla normativa condonistica, tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare.

Cosa serve

La presentazione di un'istanza di condono edilizio va corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo le tabelle previste, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata. 
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

  • una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
     
  • una apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
     
  • un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi, nonché in alcuni casi anche copia della dichiarazione dei redditi (1° e 2° comma art. 36);
     
  • un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria (5°comma dell'art. 34).

Cosa si ottiene

Il titolo abilitativo tacito, formazione del silenzio-assenso, su un'istanza di condono edilizio può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale, sia quindi in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, ivi compresa la non avvenuta trasformazione dell'opera abusiva e la completezza della documentazione richiesta a suo corredo.

La mancanza di una di queste condizioni impedisce che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di condono.

Va inoltre esclusa la formazione del silenzio assenso nelle ipotesi di domanda dolosamente infedele, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze in essa riscontrate.

La formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e l'opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità.

Tempi e scadenze

Nel contesto del condono edilizio il silenzio-assenso è un istituto giuridico che consente di considerare una domanda come accettata.
730 giorni

senza l'adozione di un provvedimento negativo dell'Amministrazione

Il termine di 24 mesi per beneficiare del silenzio-assenso su una domanda di condono edilizio decorre dalla presentazione della medesima domanda, a condizione che la stessa risulti completa in ogni sua parte. La mancanza di uno dei requisiti impedisce che possa avviarsi il procedimento di sanatoria.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo comunale B, Piazza San Lorenzo, 11 - Formello (RM), 00060
    Centro storico

Ulteriori informazioni

Orari martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Copertura geografica

Comune di Formello

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Telefono:

06 90194223

Unità organizzativa responsabile

Edilizia privata - SUE

Piazza San Lorenzo, 11 - Formello (RM), 00060
Centro storico


Codice dell'ente erogatore

c_g330

Ultimo aggiornamento: 29/05/2025, 17:59

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